Con la Legge 6/2004 nel nostro ordinamento, con lo scopo di limitare il meno possibile capacità di agire ed il principio di autodeterminazione, è stata introdotta una nuova misura di protezione giuridica: “l’amministratore di sostegno” (ADS) con l’obiettivo di dare tutela alle persone che, per una moltitudine di cause fisiche o psichiche, possono avere necessità di protezione temporanea o illimitata. L’istituto giuridico è disciplinato dagli artt. 404 e seguenti del Codice Civile.
CHI È L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
E’ la persona nominata dal Tribunale attraverso un decreto del Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.
CHI PUO’RICHIEDERE LA NOMINA DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
Possono chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno: 1) il beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato; 2) i familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini; 3) gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore; 4) il Pubblico Ministero; 5) il tutore o curatore.
IL GENITORE SUPERSTITE PUÒ DESIGNARE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AL FIGLIO?
Il genitore è legittimato a designare al figlio l'amministratore di sostegno tramite la disposizione di un testamento (olografo, pubblico, segreto) o di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.
A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA L’ISTANZA?
L’istanza deve essere presentata al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente.
LA SCELTA DELLA PERSONA DA NOMINARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.
Ai sensi dell’art. 408 c.c.: “…La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
POTERI E DOVERI A CUI È TENUTO L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.
L’amministratore di sostegno può compiere atti in rappresentanza del beneficiario, con la seguente distinzione:
1) atti di ordinaria amministrazione, per i quali l’amministratore può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare;
2) atti di straordinaria amministrazione per il compimento dei quali è necessaria l’autorizzazione, con decreto, del giudice tutelare.
L’amministratore di sostegno è tenuto, periodicamente (generalmente con scadenza annuale), alla presentazione di una relazione di rendiconto che attesti l’attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.
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