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Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

APPARTAMENTO DISABITATO: OBBLIGHI FISCALI


Il proprietario di un immobile, seppure disabitato è comunque soggetto ad alcuni obblighi fiscali, tuttavia, vi sono casi di riduzione o esenzione nel versamento dei tributi.


Classificazione abitazione:

DISABITATA: un’abitazione viene così distinta se priva dei servizi essenziali, specificamente in caso di inesistenza di contratti attivi per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica. Tale condizione rappresenta il criterio primario per determinare la condizione di un immobile come disabitato. Altresì, per essere classificato non abitato l’immobile deve, anche, essere privo del mobilio indispensabile per lo svolgimento della vita quotidiana, quali cucina, arredamenti, letti e apparecchi sanitari etc..


INAGIBILE: è un immobile non idoneo all’abitazione in quanto il suo stato di deterioramento è tale da non poter essere risolto mediante lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma richiede piuttosto interventi di ristrutturazione strutturale.

La condizione di non abitabilità o di non agibilità può essere certificata dall’ufficio tecnico del Comune a seguito di presentazione di documentazione appropriata.

Appartamento disabitato: pagamento IMU


L’Imposta Municipale Unica, meglio nota come Imu, rappresenta un’imposta tributaria a carico del proprietario di immobili.

L’imposta deve essere corrisposta in misura integrale nel caso in cui l’immobile sia giudicato agibile anche se non risulta occupato.

Difatti gli immobili disabitati, spesso classificati come seconde case, in base alla normativa vigente, sono soggetti all’obbligo del versamento dell’imposta, a prescindere dalla loro effettiva occupazione. 

Tuttavia, è prevista la possibilità di beneficiare di determinate agevolazioni sull’importo dovuto riducendo la misura del versamento.

Specificamente, la base imponibile dell’Imu per un’abitazione non occupata, cioè l’importo su cui calcolare l’imposta, è diminuita del 50% per quegli immobili che soddisfano certi criteri: se si possiede una casa priva di collegamenti ai servizi di base essenziali e sprovvista degli arredi minimi necessari per una residenza stabile, e se essa è altresì considerata inagibile, si ha diritto a un abbattimento dell’imposta.

Nonostante la riduzione, rimane comunque l’obbligo di effettuare il pagamento dell’Imu, sebbene in misura inferiore. 


Appartamento disabitato: Pagamento Tari 

A differenza dell’Imu, la responsabilità del pagamento della Tari, tassa sui rifiuti, un altro onere fiscale significativo associato all’abitazione, esso ricade generalmente sugli occupanti dell’immobile, piuttosto che sui proprietari.

La normativa prevede che la Tari per un appartamento disabitato, non sia dovuta qualora non si verifichi la produzione di rifiuti. 

Per attestare tale circostanza, e quindi il non uso dell’immobile, è essenziale che non vi siano contratti attivi per i servizi essenziali quali gas, elettricità e acqua, elementi che fungono da indicatori dell’effettiva inoccupazione dell’abitazione.

Qualora si possegga un’abitazione che non è utilizzata ma si mantengano attive le utenze, si sarà obbligati al versamento della Tari. 

Di conseguenza, per i proprietari di tali immobili, per evitare di pagare la Tari è necessario disdire i contratti di fornitura per evitare l’addebito della tassa. In sostanza, il pagamento della Tari è legato alla presenza di consumi attestati dalle utenze attive; in assenza di tali consumi, si esclude l’obbligazione al pagamento dell’imposta.

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