Il titolare di tagliando invalidi ha piena libertà di spostamento su ogni auto e ovunque in italia: non e’necessaria alcuna preventiva comunicazione al comune di transito.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8226/2022, ha specificato che i titolari del contrassegno invalidi possono utilizzare qualsiasi veicolo e liberamente circolare sull’intero territorio nazionale, senza alcuna preventiva attività di comunicazione per ottenerne l’autorizzazione.
Il tagliando invalidi che consente ai disabili il passaggio nelle zone a traffico limitato è valido ed efficacie su ogni auto e ovunque in Italia.
Nel caso di specie, portato all’attenzione della Suprema Corte, l’automobilista che trasportava a bordo del suo veicolo il padre disabile era stata sanzionata dal Comune di Roma per il passaggio dell’auto nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Una sanzione elevata perché il sistema di controllo automatico del Comune non aveva “riconosciuto” il permesso rilasciato da un altro comune.
L’automobilista, pertanto, presentava ricorso al Giudice di Pace, il quale però rigettava l’opposizione confermando la sanzione.
Presentava, successivamente, ricorso in Tribunale ma quest’ultimo confermava la sentenza di primo grado asserendo che l’automobilista avrebbe dovuto preventivamente comunicare il suo diritto a circolare al Comune di transito (Roma), che era diverso da quello (di Frascati) che aveva rilasciato l’autorizzazione.
L’automobilista decideva di ricorrere da ultimo, per il riconoscimento delle proprie ragioni, alla Suprema Corte di Cassazione la quale ha stabilito che alcuna attività di preventiva comunicazione può essere imposta al titolare del contrassegno invalidi in quanto ciò costituirebbe un chiaro limite alla libertà di spostamento, imposto alle persone che hanno un handicap.
La Cassazione con il suo intervento ha ribadito che l’inadeguatezza dei sistemi di controllo automatico, non in grado di rilevare la presenza del tagliando sul cruscotto non possono gravare sul possessore del contrassegno invalidi. La soluzione, conclude la Cassazione, non può certo essere quella di addossare ai disabili obblighi e incombenze che non gli competono, ma semmai nel dovere delle pubbliche amministrazioni di adeguare i sistemi di verifica.
SENTENZA DI CASSAZIONE
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