Regolamento UE 261/2004 tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo
Il Regolamento UE n. 261/2004 in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo è stato promulgato per tutelare i viaggiatori dai disagi derivanti da cancellazioni di voli o ritardi prolungati.
La normativa europea ha, quindi, l’obiettivo di incentivare, attraverso un diritto al risarcimento, le compagnie aeree ad evitare ritardi e cancellazioni.
Ambito di applicazione della tutela del regolamento EU
I passeggeri di voli (di linea, charter, low cost) in partenza dall’Unione Europea oppure di voli operati da un vettore aereo con sede nell’UE e con destinazione all’interno dell’Unione Europea;
I passeggeri in possesso di un biglietto valido con conferma della prenotazione.
Presupposti per ottenere un risarcimento ai sensi del regolamento UE 261/2004
Ritardi: il volo raggiunge l’aeroporto di destinazione finale con un ritardo pari o superiore alle 3 ore;
Cancellazioni: La compagnia aerea informa il passeggero della cancellazione del volo con un preavviso inferiore a 14 giorni;
Overbooking: La compagnia aerea ha confermato troppe prenotazioni e non è possibile pertanto usufruire del volo in quanto non vi è posto a bordo.
Coincidenza persa: il viaggiatore raggiunge la destinazione finale con 3 o più ore di ritardo perché ha perso la coincidenza anche nell’ipotesi di un ritardo più breve purché tutti i voli rientrino nella stessa prenotazione.
Importo del risarcimento
L’ammontare delle somme riconosciute dal regolamento CE n. 261/2004 a titolo di risarcimento dipende dalla tratta di volo e non dal prezzo pagato per il biglietto:
Tratte brevi (fino a 1500 chilometri): risarcimento di € 250
Tratte medie (fino a 3500 chilometri): risarcimento di € 400
Tratte lunghe (oltre 3500 chilometri): risarcimento di € 600
Ulteriori tutele per i passeggeri in aeroporto in caso di tempi di attesa prolungati
Oltre ai possibili risarcimenti, in caso di ritardi prolungati i passeggeri hanno facoltà di ricevere l’assistenza a terra da parte della compagnia aerea;
Tratte brevi fino a 1500 km: per attese di 2 o più ore o in caso di cancellazione ti spettano gratuitamente bevande e snack come pure l’accesso alla posta elettronica, fax e due telefonate
Tratte medie tra 1500 e 3500 km: per attese di 3 o più ore o in caso di cancellazione ti spettano gratuitamente bevande e pasti oltre a due telefonate, accesso alla posta elettronica o fax
Tratte lunghe, oltre i 3500 km: per attese di 4 o più ore o in caso di cancellazione ti spettano gratuitamente bevande e pasti oltre a due telefonate, accesso alla posta elettronica o fax
Esclusione responsabilità compagnie aeree per “circostanze eccezionali”
In presenza di “circostanze eccezionali” la compagnia aerea non è ritenuta responsabile del ritardo/cancellazione volo e quindi non è tenuta ad erogare risarcimenti ai sensi del regolamento europeo in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo:
chiusure dell’aeroporto o dello spazio aereo
instabilità politica
rischi di sicurezza inevitabili
scioperi
volatili nel motore
maltempo
Esclusione dalla normativa del regolamento EU in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo
passeggeri che viaggiano gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico;
passeggeri che non si presentano puntuali al check-in (entro 45 minuti dall’orario di partenza) fatta eccezione per i casi di cancellazione del volo;
passeggeri cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi
Termini e modalità di reclamo
Il reclamo può essere presentato, dal passeggero in autonomia o mediante l’assistenza di un legale entro due anni dalla data del volo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato.
In assenza di riscontro da parte della compagnia aerea si può presentare istanza all’ENAC che è l’Organismo responsabile in Italia dell'applicazione negli aeroporti nazionali del Regolamento (CE) 261/2004 con il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti delle compagnie aeree che, a seguito degli accertamenti, risultano inadempienti.
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