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Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

COME OTTENERE IL RIMBORSO PER RITARDO O CANCELLAZIONE DEL VOLO

Regolamento UE 261/2004 tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo

Il Regolamento UE n. 261/2004 in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo è stato promulgato per tutelare i viaggiatori dai disagi derivanti da cancellazioni di voli o ritardi prolungati.

La normativa europea ha, quindi, l’obiettivo di incentivare, attraverso un diritto al risarcimento, le compagnie aeree ad evitare ritardi e cancellazioni.


Ambito di applicazione della tutela del regolamento EU

  • I passeggeri di voli (di linea, charter, low cost) in partenza dall’Unione Europea oppure di voli operati da un vettore aereo con sede nell’UE e con destinazione all’interno dell’Unione Europea;

  • I passeggeri in possesso di un biglietto valido con conferma della prenotazione.

Presupposti per ottenere un risarcimento ai sensi del regolamento UE 261/2004

  • Ritardi: il volo raggiunge l’aeroporto di destinazione finale con un ritardo pari o superiore alle 3 ore;

  • Cancellazioni: La compagnia aerea informa il passeggero della cancellazione del volo con un preavviso inferiore a 14 giorni;

  • Overbooking: La compagnia aerea ha confermato troppe prenotazioni e non è possibile pertanto usufruire del volo in quanto non vi è posto a bordo.

  • Coincidenza persa: il viaggiatore raggiunge la destinazione finale con 3 o più ore di ritardo perché ha perso la coincidenza anche nell’ipotesi di un ritardo più breve purché tutti i voli rientrino nella stessa prenotazione.

Importo del risarcimento

L’ammontare delle somme riconosciute dal regolamento CE n. 261/2004 a titolo di risarcimento dipende dalla tratta di volo e non dal prezzo pagato per il biglietto:

  • Tratte brevi (fino a 1500 chilometri): risarcimento di € 250

  • Tratte medie (fino a 3500 chilometri): risarcimento di € 400

  • Tratte lunghe (oltre 3500 chilometri): risarcimento di € 600

Ulteriori tutele per i passeggeri in aeroporto in caso di tempi di attesa prolungati

Oltre ai possibili risarcimenti, in caso di ritardi prolungati i passeggeri hanno facoltà di ricevere l’assistenza a terra da parte della compagnia aerea;

  • Tratte brevi fino a 1500 km: per attese di 2 o più ore o in caso di cancellazione ti spettano gratuitamente bevande e snack come pure l’accesso alla posta elettronica, fax e due telefonate

  • Tratte medie tra 1500 e 3500 km: per attese di 3 o più ore o in caso di cancellazione ti spettano gratuitamente bevande e pasti oltre a due telefonate, accesso alla posta elettronica o fax

  • Tratte lunghe, oltre i 3500 km: per attese di 4 o più ore o in caso di cancellazione ti spettano gratuitamente bevande e pasti oltre a due telefonate, accesso alla posta elettronica o fax

Esclusione responsabilità compagnie aeree per “circostanze eccezionali”

In presenza di “circostanze eccezionali” la compagnia aerea non è ritenuta responsabile del ritardo/cancellazione volo e quindi non è tenuta ad erogare risarcimenti ai sensi del regolamento europeo in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo:

  • chiusure dell’aeroporto o dello spazio aereo

  • instabilità politica

  • rischi di sicurezza inevitabili

  • scioperi

  • volatili nel motore

  • maltempo

Esclusione dalla normativa del regolamento EU in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo

  • passeggeri che viaggiano gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico;

  • passeggeri che non si presentano puntuali al check-in (entro 45 minuti dall’orario di partenza) fatta eccezione per i casi di cancellazione del volo;

  • passeggeri cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi

Termini e modalità di reclamo

Il reclamo può essere presentato, dal passeggero in autonomia o mediante l’assistenza di un legale entro due anni dalla data del volo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato.

In assenza di riscontro da parte della compagnia aerea si può presentare istanza all’ENAC che è l’Organismo responsabile in Italia dell'applicazione negli aeroporti nazionali del Regolamento (CE) 261/2004 con il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti delle compagnie aeree che, a seguito degli accertamenti, risultano inadempienti.

 

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