La presentazione del certificato verde - Green Pass- appartenente ad un'altra persona al fine di eludere i controlli di accesso sul luogo di lavoro, sapendo di avere il risultato del tampone scaduto, compromette la fiducia del rapporto di lavoro e legittima il licenziamento.
Il Tribunale di Napoli con la sentenza del 25 maggio 2022 ha rigettato il ricorso di un dipendente il quale ricorreva contro il licenziamento scaturito dall’aver prodotto durante il periodo pandemico, in sede di controllo all'ingresso della azienda in cui svolgeva il proprio lavoro, il Green pass di un'altra persona.
Il Tribunale di Napoli, ha evidenziato il fatto che l’uomo, un addetto mensa, assunto con contratto a tempo indeterminato, al momento della contestata condotta fosse consapevole del fatto che il tampone che aveva effettuato qualche giorno prima era scaduto e pertanto questa circostanza non gli avrebbe consentito l’ingresso sul posto di lavoro, tuttavia decideva consapevolmente di eludere i controlli attraverso l’esibizione del green pass di altra persona.
Dalle prove è emerso che il dipendente non essendosi sottoposto alla vaccinazione, fino a quel momento, aveva sempre prodotto l'esito dei tamponi a intervalli regolari, pertanto ha consapevolmente tentato di superare i controlli di ingresso in azienda presentando il certificato di altra persona ben consapevole che per entrare in azienda era necessario il Green Pass o il possesso del risultato negativo del tampone.
Il dipendente, così facendo, con la sua condotta ha leso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
In merito alle contestate legittimità riguardanti i limiti imposti all’ingresso del luogo di lavoro durante la fase pandemica, Il Tribunale poiché il fatto contestato sussiste nella sua componente oggettiva e soggettiva ha precisato che "risulta immeritevole di considerazione l'asserzione attorea che l'emergenza Covid-19 ha determinato una compressione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, giacché la situazione pandemica ha reso necessaria l'adozione di misure governative di assoluta necessità nell'ottica prevalente di salvaguardare la salute pubblica con effetti recessivi delle singole situazioni soggettive coinvolte; tra l'altro non è ammissibile che l'ipotizzata compressione, se pur sussistente, giustifichi ciò che il ricorrente ha fatto, esonerandolo da responsabilità."
Di seguito la sentenza.
Yorumlar